La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno è un’area dell’Italia in cui le imprese possono beneficiare di condizioni agevolate per investimenti e attività di sviluppo. Ne fanno parte le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, considerate economicamente svantaggiate.
Le ZES sono state istituite in Italia nel 2017 per favorire lo sviluppo delle imprese locali e attrarre nuovi investimenti nelle regioni del Sud. Il piano prevede semplificazioni amministrative e burocratiche, agevolazioni fiscali e doganali.
La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità, tra cui un’Autorizzazione Unica per velocizzare le procedure. Per il 2025 è confermato il credito d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
La ZES Unica è stata istituita dal cosiddetto “Decreto Sud”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023. Il provvedimento riguarda le imprese attive nell’area e prevede un bonus per le aziende dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
Chi può beneficiare del credito d’imposta ZES Unica?
L’incentivo è rivolto alle imprese che acquistano beni strumentali per strutture produttive situate nelle regioni svantaggiate riconosciute a livello europeo.

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Il credito d’imposta è calcolato sulla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2025, con un limite massimo di 100 milioni di euro per progetto.
Per gli investimenti effettuati tramite leasing finanziario, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, esclusi i costi di manutenzione.
Sono esclusi dal beneficio:
- Progetti inferiori a 200.000 euro
- Imprese in difficoltà o in liquidazione
- Settori siderurgico, carbonifero, trasporti ed energia, se non conformi ai regolamenti UE sugli aiuti di Stato
Il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del totale dell’investimento agevolato. I beni oggetto di agevolazione devono essere utilizzati entro due anni dall’acquisizione o completamento. Se venduti o trasferiti entro cinque anni, il credito viene ricalcolato.

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Cumulabilità con altri incentivi
Il credito d’imposta può essere cumulato con altri incentivi, tra cui il credito d’imposta Transizione 5.0, nei limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Se si supera l’intensità massima di aiuto consentita, l’agevolazione viene revocata. Le modalità di accesso e controllo sono stabilite dal Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024 e il credito deve essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi fino al suo completo utilizzo.
Le principali misure per le imprese nel 2025
Dal 1° gennaio 2024, la ZES Unica ha sostituito le otto strutture amministrative precedenti. Il nuovo piano, della durata di tre anni, è allineato agli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e definisce priorità settoriali, investimenti strategici e modalità di attuazione.
Il Governo ha stanziato:
- 630 milioni di euro per il collegamento delle aree ZES alla rete nazionale dei trasporti e alle reti transeuropee
- 1,2 miliardi di euro per il potenziamento dei porti situati all’interno della ZES
Una delle novità più rilevanti della Legge di Bilancio 2025 riguarda la cumulabilità del credito d’imposta ZES con il credito d’imposta Transizione 5.0, che sostiene la transizione energetica e la digitalizzazione dei processi produttivi. Secondo il decreto attuativo del 17 maggio 2024, il credito d’imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato, purché non si superi il limite massimo stabilito dalle normative UE.
Come accedere al credito d’imposta ZES?
Le imprese devono presentare richiesta tramite lo Sportello Unico Digitale ZES per le attività produttive nella ZES Unica. L’agevolazione non si richiede dopo l’investimento, ma deve essere prenotata in anticipo tramite una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Photo: Agenzia per la coesione territoriale
Per il 2025, come nel 2024, sono previste due comunicazioni obbligatorie:
- Prima comunicazione (dal 31 marzo al 30 maggio 2025): deve indicare l’importo delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
- Seconda comunicazione (dal 18 novembre al 2 dicembre 2025): deve attestare la realizzazione degli investimenti dichiarati.
L’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile sarà calcolato moltiplicando il credito dichiarato per la percentuale stabilita dall’Agenzia delle Entrate.
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