La nuova Legge di Bilancio 2026 amplia l’orizzonte temporale e semplifica le procedure. Ma riduce l’intensità dell’incentivo e restringe il perimetro dei beneficiari. In questa complessità, per pianificare gli investimenti, l’esperienza dei consulenti tecnico-fiscali diventa decisiva.
Gli investimenti tornano al centro della politica industriale italiana, ma con un’impostazione profondamente diversa rispetto al recente passato. La Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema degli incentivi per la trasformazione digitale e produttiva delle imprese, segnando di fatto il passaggio dalla stagione del Piano Transizione 5.0 – basato su crediti d’imposta diretti e premialità energetiche – a un modello più tradizionale fondato sulla reintroduzione dell’iperammortamento.
Il risultato è un assetto che, da un lato, amplia l’orizzonte temporale e semplifica le procedure; dall’altro, riduce l’intensità dell’incentivo e restringe il perimetro dei beneficiari, rendendo la pianificazione degli investimenti più complessa sul piano tecnico e fiscale.
Iperammortamento: più tempo per investire
La principale novità riguarda la durata dell’agevolazione. L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza più le articolate clausole di prenotazione che avevano caratterizzato le versioni precedenti dello strumento. L’estensione dell’orizzonte temporale consente alle imprese di programmare gli investimenti su un arco di medio periodo, superando la logica delle corse contro il tempo di fine anno.
Secondo la relazione tecnica, la misura dispone di una dotazione complessiva pari a 2,5 miliardi di euro nel triennio, a conferma della volontà di rendere strutturale il sostegno agli investimenti in beni strumentali 4.0.
Le aliquote e il beneficio effettivo
Le aliquote restano invariate rispetto alla bozza originaria della manovra: una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni e al 50% per quella tra 10 e 20 milioni.
Tradotto in termini di risparmio d’imposta, considerando un’aliquota Ires del 24%, il beneficio effettivo si attesta rispettivamente al 43,2%, al 24% e al 12% del costo dell’investimento. Valori significativi, ma sensibilmente inferiori rispetto ai crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, che nei casi di maggiore efficienza energetica potevano arrivare fino al 45% diretto.

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Ne deriva una prima distinzione sostanziale: l’iperammortamento è uno strumento vantaggioso soprattutto per le imprese con una capienza fiscale adeguata, mentre risulta meno attrattivo per le aziende in perdita o con utili limitati.
La svolta: stop alle maggiorazioni green
Il cambiamento più rilevante riguarda però il rapporto tra digitalizzazione e transizione ecologica. La versione finale della Legge di Bilancio elimina integralmente le maggiorazioni legate al risparmio energetico, cancellando i meccanismi che premiavano la riduzione dei consumi della struttura produttiva o dei processi interessati.
Scompaiono anche le presunzioni che avrebbero semplificato l’accesso alle aliquote maggiorate, come la sostituzione di beni obsoleti, i progetti realizzati tramite contratti EPC con ESCo o gli investimenti in impianti fotovoltaici ad alta efficienza. Un arretramento che si riflette anche sul piano istituzionale, con l’uscita del ministero dell’Ambiente dal perimetro del decreto attuativo.
Il nuovo impianto rinuncia così a un approccio integrato digitale-ambientale, segnando una netta discontinuità rispetto alla filosofia del Piano Transizione 5.0.
Nuovi allegati e beni agevolabili
Sul fronte dei beni agevolabili, la manovra aggiorna profondamente gli elenchi storici del piano Industria 4.0. Gli allegati A e B della legge 232/2016 vengono sostituiti dai nuovi allegati III-bis (beni materiali) e III-ter (beni immateriali), che recepiscono l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

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Tra i beni materiali entrano in modo esplicito le infrastrutture digitali avanzate: sistemi di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione, reti industriali 5G e Wi-Fi di nuova generazione, soluzioni di cybersecurity OT/IT. Allo stesso tempo, viene chiarito cosa resta escluso: personal computer, tablet, stampanti e altre dotazioni informatiche di base, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza interpretativa che ha alimentato contenziosi in passato.
L’allegato dedicato ai beni immateriali amplia in modo significativo il perimetro dei software agevolabili, includendo applicazioni di AI generativa, agentic AI, piattaforme MLOps (Machine Learning Operations), strumenti per il calcolo della carbon footprint, digital product passport, data spaces europei e soluzioni low-code e no-code per l’industria.
Il vincolo di origine europea
Un altro elemento di forte discontinuità è l’introduzione del vincolo di origine geografica: l’iperammortamento è riconosciuto esclusivamente per beni prodotti nell’Unione europea o nei Paesi dello Spazio economico europeo. Una scelta che risponde a logiche di autonomia strategica e reshoring, ma che solleva non pochi interrogativi operativi, soprattutto per i beni immateriali e per le filiere tecnologiche globalizzate.
Sono già allo studio possibili correttivi, tra cui l’estensione ai Paesi Efta e del G7 o il riconoscimento dei beni assemblati in Ue anche se incorporano componenti extra europee. Chiarimenti che saranno decisivi per la concreta applicabilità della misura.
Transizione 5.0: imprese in attesa
Nel frattempo, resta aperto il nodo delle imprese che nel 2025 si sono prenotate per i crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, finendo in lista d’attesa per esaurimento delle risorse. La manovra rifinanzia con 1,3 miliardi il piano Transizione 4.0, ma non stanzia nuove risorse per il 5.0, aprendo la strada a una possibile “retrocessione” verso strumenti meno vantaggiosi.

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Il quadro definitivo emergerà solo dopo le comunicazioni ex post previste entro febbraio 2026, ma il rischio di un declassamento degli incentivi è concreto, soprattutto per progetti nati con una forte componente di efficientamento energetico.
Procedure più semplici, ma serve una valutazione preventiva
Nel complesso, il nuovo assetto degli incentivi presenta procedure più semplici rispetto al passato, ma un livello di incentivo ridotto e un perimetro più selettivo. Proprio per questo, la fase di valutazione preventiva degli investimenti diventa centrale.
Per le imprese non è più sufficiente individuare un bene tecnologicamente avanzato: occorre verificare la coerenza con i nuovi allegati, la provenienza geografica, la sostenibilità fiscale dell’operazione e il reale beneficio economico rispetto ad altre opzioni disponibili.
In questo scenario, il ruolo di consulenti tecnici e fiscali esperti diventa decisivo. Una valutazione preventiva ben strutturata consente di evitare errori, ottimizzare le scelte di investimento e trasformare un incentivo meno generoso in un’opportunità concreta di crescita e competitività.
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